Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Offlaga
Descrizione
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Si intendono per:
locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Come fare
Obbligo di denuncia
I soggetti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata quando: a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree; b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate. Qualora la variazione del servizio comportasse una riduzione dell’importo da addebitare, la stessa produce i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, qualora la richiesta sia pervenuta entro il termine di 90 gg o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, qualora la variazione del servizio comportasse un aumento dell’importo da addebitare, la stessa produce i suoi effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione (da presentare comunque entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione). La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune allo sportello fisico oppure può essere inoltrata allo stesso mediante: - posta elettronica ordinaria all'indirizzo ufficio.tributi@comune.offlaga.bs.it - posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale comune, utilizzando l’apposito modello messo a disposizione sul sito del gestore del servizio, in modalità anche stampabile e compilabile on line. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio. Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici al numero 030979123 int 1.
Modalità di Pagamento
Il pagamento si effettua tramite F24 allegato all'avviso di pagamento:
presso sportelli bancari o postali;
on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home banking.
Il mancato ricevimento dell’avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa alle date sopra indicate. In caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento, l’utente può contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Offlaga. E' possibile ricevere la bolletta in formato elettronico facendo richiesta:
Il Gestore che svolge il Servizio di Raccolta - Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e avvia allo Smaltimento e al Recupero i Rifiuti raccolti sul territorio è la società GARDA UNO SPA. GARDA UNO SPA Via Italo Barbieri 20 25080 Padenghe sul Garda (BS) Email PEC: protocollo@pec.gardauno.it Sito Internet: www.gardauno.it
PER QUALSIASI SEGNALAZIONE, RICHIESTA DI INFORMAZIONI O RECLAMI, CLICCARE IL LINK QUI SOTTO RIPORTATO: GARDA UNO SPA - SERVIZIO IGIENE URBANA: Numero Verde 800 033 955 Telefono: 030 999 5421 Fax: 030 999 5458 Segnalazioni, Informazioni, Reclami: click su questa pagina »
Casi particolari
Componenti perequative
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani. I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Con la Delibera 176/2025/R/rif ARERA ha confermato la modifica dell'allegato A della Delibera 386/2023/R/rif istituendo con decorrenza 01/01/2025 un'ulteriore componente perequativa:
UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti. Inizialmente è posta pari a 6,00€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile. Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni. Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
Riduzioni per compostaggio
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% nella parte fissa e variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto.